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Disciplina, limiti e divieti della pesca sportiva in mare, DPR 1639/68

Tra le varie fonti normative che vanno a disciplinare l'esercizio della pesca sportiva (e professionale) in mare, merita una particolare attenzione il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639. Il capo IV del testo normativo in questione interessa, nello specifico, il pescatore sportivo e, per tale motivo, merita di essere letto attentamente.

CAPO IV - DELLA PESCA SPORTIVA

ARTICOLO 137
Disciplina della pesca sportiva

La pesca sportiva si esercita alle condizioni e con le modalità stabilite nel presente capo; per quanto non espressamente previsto, si osservano le altre disposizioni sulla disciplina della pesca, in quanto applicabili.


ARTICOLO 138
Attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva .

Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono:
a) coppo o bilancia;
b) giacchio o rezzaglio o sparviero;
c) lenze fisse quali canne a non piú di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non piú di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi;
d) lenze a traino di superficie e di fondo e filaccioni;
e) nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
f) parangali fissi o derivanti; nasse.


ARTICOLO 139
Norma di comportamento

E' vietato l'esercizio della pesca sportiva a distanza inferiore a 500 metri da unità in attività di pesca professionale.


ARTICOLO 140
Limitazioni d'uso degli attrezzi

L'uso degli attrezzi per la pesca sportiva è soggetto alle seguenti limitazioni:
a) non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri;
b) non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a 16 metri;
c) non possono essere usate piú di 5 canne per ogni pescatore sportivo;
d) il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 200 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
e) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione piú di due nasse qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
f) è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea. Nell'esercizio della pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada.


ARTICOLO 141
(Abrogato)


ARTICOLO 142
Limitazioni di cattura

Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 Kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.
Non può essere catturato giornalmente piú di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga.
Misure Minime



ARTICOLO 143
Mezzi nautici per l'esercizio della pesca sportiva

Nell'esercizio della pesca sportiva possono essere utilizzate solo unità da diporto come definite dalle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 144
Manifestazioni sportive

Le manifestazioni e le gare di pesca sportiva salve le competenze e le attribuzioni spettanti alle autorità di pubblica sicurezza sono subordinate all'approvazione del capo del compartimento marittimo; a tal fine viene emanata apposita ordinanza, nella quale sono approvati il programma e la disciplina delle manifestazioni e delle gare e sono stabilite norme atte ad assicurarne il regolare svolgimento.
Le limitazioni previste dall'art. 142 non si applicano ai partecipanti alle manifestazioni sportive.


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